Art. 4

In vigore dal 10 giu 1995
1. I commi sesto e settimo dell'art. 25 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, sono sostituiti dai seguenti: "Fermo restando l'obbligo di riparazione dei guasti, il gestore del servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo negli interventi sui guasti ad esso imputabili, rispetto ai tempi previsti dai precedenti commi, è tenuto a corrispondere, su richiesta dell'abbonato: a) nel caso in cui il guasto comporti un'interruzione del servizio, unitamente al rimborso del canone di abbonamento per il periodo di ritardo, un indennizzo calcolato secondo i criteri previsti dal comma ottavo dell'art. 10; b) nel caso in cui il disservizio si concretizzi in una limitazione delle prestazioni di rete oltre i parametri stabiliti dal vigente piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, un indennizzo ragguagliato al triplo del canone dovuto per il periodo di ritardo. Nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma sesto, qualora non si riscontri la limitazione delle prestazioni di rete, il gestore del servizio pubblico è tenuto, su richiesta dell'abbonato, a rilasciare apposita certificazione tecnica delle prove effettuate.".
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