Art. 3
In vigore dal 11 mar 1995
1. Il consorzio, nei limiti della disciplina della pesca vigente in materia, può proporre al Ministero e al capo del compartimento marittimo misure tecniche per quanto riguarda:
a) i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa;
b) l'uso degli attrezzi consentiti;
c) i periodi di tempo per lo svolgimento di detta attività;
d) modificazioni ai punti di sbarco autorizzati;
e) costituzione di aree di ripopolamento;
f) criteri per l'assegnazione di nuove autorizzazioni e per l'assegnazione delle autorizzazioni comunque disponibili, nonché per la riduzione delle autorizzazioni in eccesso rispetto alle risorse biologiche disponibili, ivi comprese quelle assentite sulla base del principio di reciprocità tra compartimenti.
2. Il consorzio può altresì proporre altre misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse, nonché eventuali sanzioni per i soci che abbiano violato le norme in materia.
3. Il consorzio propone le misure di gestione al capo del compartimento marittimo o al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in relazione alle rispettive competenze, che le emanano entro sessanta giorni dal ricevimento delle proposte avanzate dal consorzio.
4. Nel caso in cui il consorzio sia costituito dalla totalità delle imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi le misure tecniche di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 1 sono esecutive a seguito della adozione delle stesse da parte degli organi del consorzio.
5. Le misure tecniche di cui al precedente comma 1 sono obbligatorie anche per i pescatori non aderenti al consorzio dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al precedente comma 3.
6. Alle persone indicate dal consorzio, incaricate della vigilanza, è attribuita la qualifica di agente giurato, salva l'approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1995-01-12;44#art-3