Art. 6
In vigore dal 11 mar 1995
1. Con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può essere revocato l'affidamento, di cui all', al consorzio che, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamenti e statutarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 gennaio 1995
Il Ministro: POLI BORTONE Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 41
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge n. 963/1965 reca la disciplina della pesca marittima.
- La legge n. 41/1982 riguarda il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.
Detta legge è stata successivamente modificata dalla legge 28 agosto 1989, n. 302, e dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165.
- Il D.M. 29 maggio 1992 è stato successivamente modificato dal D.M. 15 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1993.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1995-01-12;44#art-6