Art. 2

In vigore dal 11 mar 1995
1. La gestione della pesca dei molluschi bivalvi può essere conferita, per un periodo di tre anni rinnovabile, soltanto al consorzio promosso unitariamente dalle associazioni nazionali di categoria, Federcoopesca, Lega, Associazione generale cooperative italiane, Federpesca, su richiesta delle imprese di pesca interessate, che: 1) comprenda tanti soci che rappresentino un numero non inferiore al 75% delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, con gli attrezzi denominati draga idraulica e rastrello da natante; 2) comprenda natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica, che abbiano rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad eventuali altre licenze in loro possesso per la pesca con reti da traino e/o da circuizione; 3) abbia lo statuto che preveda: a) in modo esplicito, quale obiettivo primario, l'incremento della risorsa dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la sua salvaguardia, semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico, turnazione dell'attività di pesca delle navi; b) la massima collaborazione con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e gli istituti di ricerca per studi e ricerche sull'ambiente marino, in stretto collegamento con l'attività di pesca dei molluschi bivalvi; c) la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto alla pesca dei molluschi bivalvi; d) la valorizzazione della qualità dei prodotti. 2. Gli statuti dei consorzi, nonché le successive modificazioni, devono essere comunicati, per la loro approvazione, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura. 3. La richiesta per la gestione della pesca di cui al presente decreto può essere presentata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
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