Art. 5

In vigore dal 27 gen 1995
1. Ogni modifica del presente regolamento è realizzata previa consultazione delle regioni e province autonome. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 novembre 1994 Il Ministro: POLI BORTONE Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1994 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 278
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