Art. 5
In vigore dal 27 gen 1995
1. Ogni modifica del presente regolamento è realizzata previa consultazione delle regioni e province autonome.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 novembre 1994
Il Ministro: POLI BORTONE Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 278
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-11-22;750#art-5