Art. 2

In vigore dal 27 gen 1995
1. Presso il Gabinetto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è costituita la segreteria del Comitato, cui è preposto un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente, appartenente ai ruoli del Ministero, che assolve alle funzioni di segretario del Comitato. 2. La segreteria del Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali opera in collegamento con la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; a tal fine, il segretario della Conferenza stessa assiste alle riunioni del Comitato predetto. 3. Sotto la responsabilità del segretario, la segreteria provvede: a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del Comitato, ivi compresa l'informazione entro sette giorni relativa alle determinazioni assunte; b) alle attività strumentali e di documentazione connesse alle attribuzioni del Comitato; c) ad ordinare in apposito archivio gli ordini del giorno, i verbali, le relazioni, gli atti, i provvedimenti ed ogni altra documentazione formata in relazione all'attività del Comitato. 4. Il segretario trasmette il testo provvisorio del verbale ai partecipanti alla seduta per l'approvazione dello stesso nella seduta successiva. Eventuali osservazioni sono comunicate entro quindici giorni dalla data di ricevimento. 5. Per l'istruttoria degli argomenti posti all'ordine del giorno, il segretario del Comitato convoca una o più riunioni tecniche, cui partecipano rappresentanti del Ministero e delle regioni e province autonome interessate. Degli orientamenti emersi dalle riunioni è data tempestiva notizia a tutte le regioni e province autonome.
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