Art. 3
In vigore dal 27 gen 1995
1. Il Comitato è convocato, di norma, almeno sette giorni prima della riunione. Contestualmente sarà inviata la documentazione concernente gli argomenti da trattare in seduta.
2. Le riunioni del Comitato sono valide quando sono presenti almeno sette dei suoi componenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.risorse.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:1994-11-22;750#art-3