Art. 3
In vigore dal 1 feb 1995
1. I datori di lavoro di cui all' possono essere autorizzati dall'ufficio provinciale dello SCAU competente per territorio, a tenere il registro d'impresa presso gli uffici delle organizzazioni sindacali di categoria operanti nel comune, o in mancanza, nella provincia in cui è ubicata l'azienda.
2. In tal caso i datori di lavoro dovranno tenere sul posto di lavoro l'autorizzazione in originale o in copia autenticata.
3. I datori di lavoro, quando ne ricorrano le condizioni, possono sostituire il registro d'impresa con altri sistemi equipollenti, secondo le modalità previste per le aziende extra agricole.
4. Restano valide le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per la parte riguardante i libri paga e matricola.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1994-11-05;752#art-3