Art. 2
In vigore dal 1 feb 1995
1. I datori di lavoro di cui all' che occupino lavoratori dipendenti debbono tenere un registro d'impresa conforme al modello contenuto nell'allegato che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Il registro d'impresa è costituito da due sezioni, matricola e paga, che possono essere anche predisposte in due distinti documenti.
3. La sezione matricola deve indicare, per ciascun lavoratore, il numero di immatricolazione in ordine cronologico, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il luogo di residenza, il codice fiscale, la data di assunzione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria e la qualifica professionale.
4. Nel caso particolari disposizioni prevedano il pagamento diretto da parte del datore di lavoro degli assegni per il nucleo familiare, devono essere individuati i dati relativi al reddito familiare e al numero dei componenti il nucleo familiare.
5. La sezione paga deve contenere per ciascun lavoratore: il cognome, il nome e il numero di matricola, il numero delle ore lavorate in ciascun giorno, con l'indicazione distinta delle ore di straordinario e delle ore comunque prestate in eccedenza all'orario normale contrattuale, la tipologia del lavoro svolto, la retribuzione effettivamente corrisposta in denaro o sotto altra forma, gli assegni per il nucleo familiare e indennità ad essi collegate, le ritenute previdenziali e fiscali operate e ogni altra indicazione richiesta dalle norme fiscali.
6. Il registro d'impresa, con le pagine già numerate a cura del datore di lavoro deve essere presentato, prima dell'uso, alla sede provinciale dello SCAU competente per territorio, per la vidimazione.
7. Il registro d'impresa deve essere tenuto al corrente; a tal fine le annotazioni devono essere operate entro tre giorni dalla data cui esse si riferiscono.
8. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la inalterabilità e la indelebilità dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le registrazioni corrette siano leggibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1994-11-05;752#art-2