Art. 1

In vigore dal 1 feb 1995
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l', comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che impone l'obbligo ai datori di lavoro agricolo delle tenuta di un registro d'impresa; Visto l', comma 3, del predetto decreto legislativo, con il quale viene demandato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di emanare un decreto ministeriale che stabilisca le caratteristiche, le modalità di tenuta, di impiego e di conservazione nonché tutti i dati che il registro in questione deve contenere; Visto l'art. 32 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, con il quale il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra è stato prorogato al 31 dicembre 1994; Visto l'art. 20 e seguenti del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 5/26850/70-DOC del 27 ottobre 1994; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Le norme del presente regolamento si applicano ai datori di lavoro agricolo, così come individuati dall'art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - contenente le disposizioni in materia di assicurazioni infortuni e malattie professionali nell'agricoltura - nonché dall'art. 2135 del codice civile, che occupano operai agricoli subordinati, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
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