Art. 4
Entrata in vigore
In vigore dal 21 gen 1995
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 novembre 1994
Il Ministro: MASTELLA Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1994
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 251
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1994-11-04;757#art-4