Art. 1
O g g e t t o
In vigore dal 21 gen 1995
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visti gli articoli 22, comma 3, 24, comma 4, 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge 2 agosto 1990, n. 241, comunicato con nota prot. n. UCA27720/27/2 del 4 agosto 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri fatta con nota prot. n. 149050/agp/I-4 del 22 ottobre 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
O g g e t t o
1. Il presente regolamento stabilisce le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sottratti al diritto di accesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1994-11-04;757#art-1