Art. 3

Durata del divieto di accesso

In vigore dal 21 gen 1995
1. Le categorie di documenti indicati nell'articolo precedente sono sottratti all'accesso rispettivamente per il periodo sottoindicato, che decorre dalla data del provvedimento che chiude il procedimento di cui essi fanno parte: a) cinque anni; b) cinque anni, o finché perduri il rapporto di lavoro nella ipotesi che la richiesta di intervento provenga da un lavoratore o abbia comunque ad oggetto un rapporto di lavoro; c) finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale; d) fino a quando sussista il titolare del diritto alla riservatezza; e) cinque anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale; f) cinque anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale; g) finché è in vita il titolare del diritto alla riservatezza; h) finché è in vita il titolare del diritto alla riservatezza.
Storico versioni

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