Art. 4

In vigore dal 1 gen 1995
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficile della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 settembre 1994 Il Ministro: FIORI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1994 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 309
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