Art. 4
In vigore dal 1 gen 1995
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficile della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 settembre 1994
Il Ministro: FIORI Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1994
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 309
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1994-09-21;664#art-4