Art. 1

In vigore dal 1 gen 1995
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514; Ritenuta la necessità di aggiornare la normativa relativa alla definizione ed all'accertamento della potenza massima di esercizio, alla costruzione ed alla sistemazione a bordo di motori delle unità da diporto; Visto il parere della Commissione delle Comunità europee n. SG/D /11532 BREY 14/94, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317 di recepimento della direttiva 83/189/CEE; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 103/93 espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993; Visto il foglio in data 13 aprile 1994, con il quale la Commissione delle Comunità europee ha comunicato che i servizi competenti della Commissione non hanno riscontrato disposizioni contrarie alla regolamentazione comunitaria attualmente in vigore; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 01145 del 20 aprile 1994; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Sono approvate le norme allegate che fanno parte integrante del presente regolamento per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio, dei motori delle unità da diporto. 2. Il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, è abrogato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 50/1971, recante: "Norme sulla navigazione da diporto" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 69 del 18 marzo 1971. - Il D.M. n. 514/1987 recante: "Norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio, la costruzione e la sistemazione a bordo dei motori delle unità da diporto" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 22 dicembre 1987. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
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