Art. 3
In vigore dal 1 gen 1995
1. Le certificazioni (certificato d'uso o licenza di navigazione - parte apparato motore), rilasciate dai competenti uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione fino alla data fissata al precedente e riguardanti motori per unità da diporto omologati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità senza limitazioni.
2. Conservano altresì la loro validità le analoghe certificazioni rilasciate, sino alla data surrichiamata, per motori approvati in singolo esemplare.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1994-09-21;664#art-3