Art. 2
In vigore dal 13 nov 1994
1. Alla direzione del Servizio di controllo interno del Ministero degli affari esteri è preposto un collegio di tre membri, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, e costituito da: un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di seconda classe; un dirigente dei ruoli amministrativi del Ministero degli affari esteri; un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari.
2. Al Servizio sono assegnati contingenti di personale ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
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