Art. 3
In vigore dal 13 nov 1994
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20, comma 11, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, le funzioni di controllo svolte dal Servizio di cui all' del presente regolamento si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero degli affari esteri.
2. Restano altresì ferme le competenze della Direzione generale del personale e dell'amministrazione previste dall'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché quelle dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero previste in particolare dall'art. 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
3. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente e per iscritto, informazioni alle singole strutture amministrative del Ministero degli affari esteri.
4. Il collegio di cui all' del presente regolamento, preposto alla direzione del Servizio, riferisce almeno semestralmente al Segretario generale del Ministero degli affari esteri sui risultati dell'attività del Servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 settembre 1994
Il Ministro: MARTINO Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1994
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 167
Storico versioni
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