Art. 1
In vigore dal 13 nov 1994
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessità di istituire, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, servizi di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 15 luglio 1994 ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. In applicazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è istituito un Servizio di controllo interno con il compito di verificare nel Ministero degli affari esteri, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in particolare nei seguenti settori di competenza: strutture dell'organizzazione centrale del Ministero con l'eccezione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ivi compresi gli uffici all'estero di cooperazione, in particolare le unità tecniche locali; altri uffici all'estero.
2. Il servizio di cui al comma 1 opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro degli affari esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1994-09-21;605#art-1