Art. 5
Periodo di segretazione
In vigore dal 13 nov 1994
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell', commi 2 e 3, del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso è differito di tre anni per i seguenti atti riferentisi alla legge n. 212/1992:
a) atti concernenti i negoziati dei "memoranda" con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale;
b) atti concernenti l'affidamento dei progetti agli enti incaricati della valutazione ai sensi dell', comma 3, della citata legge n. 212, fino alla conclusione della procedura;
c) atti concernenti il processo di valutazione da parte dei medesimi enti ed i suoi risultati, fino alla conclusione della procedura;
d) atti concernenti la valutazione da parte della commissione consultiva ai sensi dell', comma 2, della citata legge n. 212, fino alla conclusione della procedura;
e) atti concernenti la scelta dell'ente cui verrà affidato il monitoraggio ai sensi dell', comma 5, della citata legge n. 212, fino alla conclusione della procedura.
2. L'accesso ai documenti conservati nell'Archivio storico diplomatico appartenenti alle categorie indicate nel presente regolamento, è differito, nei limiti ed alle condizioni previsti dalle disposizioni che precedono per i segnalati periodi:
a) cinquanta anni per tutti i documenti purchè non relativi a situazioni private di persone;
b) settanta anni per tutti i documenti che si riferiscono a situazioni private di persone;
c) trenta anni in considerazione di speciali e motivate esigenze per i documenti che non abbiano particolare rilevanza politica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1994-09-07;604#art-5