Art. 4
Categorie di documenti inaccessibili concernenti notizie sulla vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni.
In vigore dal 13 nov 1994
Categorie di documenti inaccessibili concernenti notizie sulla vita
privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni.
1. Ai sensi dell', comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in relazione all'esigenza di salvaguardare notizie concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese, associazioni, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) documenti concernenti giudizi o valutazioni relativi a procedure non concorsuali concernenti il personale destinatario delle attività di formazione dell'istituto diplomatico;
b) rapporti informativi sul personale del Ministero
nonché note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate
sul predetto personale;
c) accertamenti medico legali e relativa documentazione;
d) accertamenti medico legali per il riconoscimento della dipendenza di infermità da cause di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo e pensione privilegiata, per il cambio di profilo professionale;
e) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscano il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa;
f) documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone;
g) documentazione attinente alle posizioni singole degli interessati nell'ambito dei lavori delle commissioni di avanzamento fino alla conclusione delle operazioni;
h) documentazione matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;
i) documentazione attinente all'attività istruttoria in pendenza di procedimenti penali e disciplinari nonché concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi;
l) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
m) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
n) segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali, ecc. nelle materie attinenti a procedimenti riservati disciplinati dal presente regolamento;
o) relazioni e pareri al Ministro sull'attività di consigli, comitati, commissioni, gruppi di studio e/o di lavoro nelle materie attinenti a procedimenti riservati disciplinati dal presente regolamento;
p) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
q) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti conservati negli archivi di Stato concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 1409;
r) verbalizzazione delle sedute della commissione indennizzi prevista dall'art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 e documentazione relativa agli atti istruttori di detta commissione;
s) documenti attinenti ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonché atti e documenti comunque oggetto di dette procedure ed in particolare gli elaborati dei candidati, fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali;
t) relazioni ispettive relative a verifiche amministrativo-contabili svolte presso rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari all'estero, rapporti alla procura generale della Corte dei conti e richieste o relazioni di detta procura ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;
u) documenti relativi ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, nonché la relazione all'on. Ministro contenente la richiesta di parere al Consiglio di Stato, nei ricorsi straordinari al Capo dello Stato nelle materie attinenti a procedimenti riservati disciplinati dal presente regolamento;
v) atto di autorizzazione al trasferimento di infermo ex del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 31 luglio 1980, nei limiti connessi all'esigenza di mantenere riservate le notizie sulle condizioni di salute;
z) attestazioni di titolarità del diritto all'assistenza sanitaria all'estero di dipendenti del Ministero degli affari esteri (ex art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 31 luglio 1980), nei limiti connessi all'esigenza di mantenere riservate le notizie sulle condizioni di salute;
aa) provvedimento di autorizzazione al personale in servizio all'estero ad ottenere, a spese del Ministero degli esteri, un esame medico generale di controllo per sè e per i familiari a carico, ogni biennio o al momento del rientro
al Ministero (ex art. 210 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967), nei limiti connessi all'esigenza di mantenere riservate le notizie sulle condizioni di salute;
bb) documenti concernenti procedure relative al rilascio di carte di identità al personale di carriera delle ambasciate, dei consolati stranieri in Italia, delle rappresentanze diplomatiche presso la Santa Sede, lo SMOM, gli organismi internazionali, nei limiti in cui il diniego di accesso è strettamente connesso alle esigenze riportate all'inizio del presente articolo;
cc) documenti riguardanti lo status di rifugiato, nei limiti in cui il diniego di accesso è strettamente connesso alle esigenze riportate all'inizio del presente articolo;
ee) carteggi in materia di assicurazioni all'esportazione SACE e Mediocredito centrale, schede sulle promesse di garanzia, garanzie assicurative, verbali delle riunioni, nei limiti in cui il diniego di accesso è strettamente connesso alle esigenze riportate all'inizio
del presente articolo.
Storico versioni
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