Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 13 nov 1994
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 11 ottobre 1993; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994: Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 030/1276 in data 23 agosto 1994; A D O T T A il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento determina le categorie di documenti, esclusi dal diritto di accesso secondo quanto previsto all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero degli affari esteri e degli uffici all'estero. 2. Negli uffici all'estero il diritto di accesso si esercita secondo le specifiche modalità organizzative adottate a norma dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1994-09-07;604#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo