Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 13 nov 1994
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 11 ottobre 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994:
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 030/1276 in data 23 agosto 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento determina le categorie di documenti, esclusi dal diritto di accesso secondo quanto previsto all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero degli affari esteri e degli uffici all'estero.
2. Negli uffici all'estero il diritto di accesso si esercita secondo le specifiche modalità organizzative adottate a norma dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri:decreto:1994-09-07;604#art-1