Art. 7

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In vigore dal 14 lug 1994
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno. Le stesse modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 maggio 1994 Il Ministro: CIAMPI Visto il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1994 Registro n. 1 Interno, foglio n. 297
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1994-05-10;415#art-7

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