Art. 5
Periodo di segretazione
In vigore dal 3 mar 1998
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso è consentito:
a) per i documenti di cui all', lettera b), del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni cinquanta;
b) per i documenti di cui all', lettera c), del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni dieci.
Resta fermo il divieto di accesso per i documenti o parte di essi contenenti notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica o all'attività di prevenzione e repressione dei reati;
c) per i documenti di cui all', lettera o), del presente regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni settanta.
2. Il Ministro può permettere, per motivi di studio, la consultazione dei documenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 anche prima della scadenza dei termini ivi indicati, in conformità all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1994-05-10;415#art-5