Art. 6
Modifiche
In vigore dal 14 lug 1994
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti, valutando altresì la possibilità di disciplinare ulteriori casi di differimento dell'accesso rispetto a quelli previsti dall' del presente regolamento.
2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1 sono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1994-05-10;415#art-6