Art. 3
Trasmissione in via telematica
In vigore dal 8 gen 1995
1. I documenti di cui agli , possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria, e con le modalità e le procedure dalla stessa definite, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici tecnici erariali interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1994-04-19;701#art-3