Art. 5

Disposizioni generali

In vigore dal 8 gen 1995
1. Gli elaborati prodotti conformemente alle procedure informatiche fornite dal dipartimento del territorio hanno efficacia equivalente ai corrispondenti modelli cartacei vigenti o in uso alla data di presentazione dei relativi atti di aggiornamento. 2. I programmi o i supporti informatici di cui agli , comma 7, 2, commi 2 e 5, 3 e 4, comma 3, nonché gli aggiornamenti e le relative istruzioni, sono forniti gratuitamente dal dipartimento del territorio ai consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. È cura dei suddetti consigli nazionali, anche attraverso i rispettivi organi provinciali, rendere pubblici e diffondere i supporti informatici e le relative istruzioni. 3. I modelli, le formalità e le procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente regolamento possono essere modificati o integrati, anche in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi informatici in dotazione all'amministrazione finanziaria, con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio. 4. Al fine di perseguire obiettivi di massima trasparenza nei rapporti con i contribuenti, e di fornire strumenti di sicura efficacia e di univoco riferimento agli operatori interni ed esterni all'amministrazione finanziaria, il dipartimento del territorio provvede a raccogliere le disposizioni contenute o previste dal presente regolamento e dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nonché quelle da emanare ai sensi dell', commi 1, 1-sexies e 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con l'intero corpo delle disposizioni che disciplinano attualmente le procedure di conservazione dei catasti urbano e terreni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 aprile 1994 Il Ministro: GALLO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1994 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 201
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