Art. 3 · Trasmissione in via telematica

Art. 3

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Trasmissione in via telematica

In vigore dal 8 gen 1995
1. I documenti di cui agli , possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria, e con le modalità e le procedure dalla stessa definite, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici tecnici erariali interessati.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1994-04-19;701#art-3