Art. 5
In vigore dal 23 giu 1994
1. Le disposizioni di cui agli del presente decreto non si applicano al glutine ed alle farine con aggiunta di glutine legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro della Comunità economica europea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 aprile 1994
Il Ministro: GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 128
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