Art. 1
In vigore dal 23 giu 1994
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prot.
D/32 del 10 gennaio 1992, con la quale viene rappresentata l'opportunità di adeguare la normativa italiana a quella degli altri Paesi comunitari consentendo l'aggiunta di glutine alle farine destinate alla panificazione;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, che disciplina la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;
Visto, in particolare, l'art. 10 della citata legge n. 580/1967 che vieta l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonché qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanità emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'art. 7 della predetta legge n. 283/1962, con il quale è conferita al Ministro della sanità la facoltà di consentire, con proprio decreto e sentito il Consiglio superiore di sanità, la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito;
Considerato che le farine integrate con glutine possono trovare una corretta utilizzazione anche in settori diversi da quelli della panificazione, come nei prodotti da forno, ove vengono impiegate per migliorare le caratteristiche del prodotto finito;
Visto il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità;
Visto il parere favorevole dell'Istituto nazionale della nutrizione;
Ritenuta l'opportunità di consentire l'aggiunta di glutine alle farine di grano tenero;
Vista la notifica alla Commissione delle Comunità economiche europee, effettuata in data 29 novembre 1992, ai sensi della direttiva 83/189/CEE, modificata dalla direttiva 88/182/CEE;
Vista la notifica alla Commissione delle Comunità economiche europee ed agli altri Stati membri, effettuata in data 29 novembre 1992, ai sensi dell'art. 16 della direttiva del Consiglio 79/112/CEE;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota dell'8 aprile 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. È consentito aggiungere glutine di frumento alle farine di grano tenero.
2. L'aggiunta di glutine è consentita sia alle imprese molitorie che a quelle utilizzatrici di farine.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 10 della legge 4 luglio 1967, n. 580, così recita: "È vietata l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonché qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanità emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283".
- L'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, così recita: "Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-04-13;351#art-1