Art. 2

In vigore dal 23 giu 1994
1. Il glutine deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sostanze destinate all'alimentazione umana e deve essere prodotto da frumento libero da sostanze o semi estranei, secondo buona tecnica industriale. 2. Il glutine deve inoltre possedere le seguenti caratteristiche: umidità non superiore al 10%; proteine non inferiori al 73% calcolate sulla sostanza secca (N x 5,70).
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-04-13;351#art-2

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