Art. 3

In vigore dal 29 giu 1994
1. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, l'autorità competente al rilascio della licenza richiesta in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa a norma del presente regolamento accerta l'attualità e gravità del rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio dei compiti di pubblica sicurezza. 2. Quando si tratta di personale cessato dal servizio, si tiene conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 marzo 1994 Il Ministro dell'interno MANCINO Il Ministro di grazia e giustizia CONSO Il Ministro della difesa FABBRI Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro delle finanze GALLO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1994 Registro n. 1 Interno, foglio n. 218
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:1994-03-24;371#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo