Art. 3
In vigore dal 29 giu 1994
1. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, l'autorità competente al rilascio della licenza richiesta in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa a norma del presente regolamento accerta l'attualità e gravità del rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio dei compiti di pubblica sicurezza.
2. Quando si tratta di personale cessato dal servizio, si tiene conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 marzo 1994
Il Ministro dell'interno
MANCINO
Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO
Il Ministro della difesa
FABBRI
Il Ministro del tesoro
BARUCCI
Il Ministro delle finanze
GALLO
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1994
Registro n. 1 Interno, foglio n. 218
Storico versioni
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