Art. 2
In vigore dal 29 giu 1994
1. Le disposizioni dell' si applicano, altresì, quando permane l'attualità e gravità dell'esposizione a rischio per cause dipendenti dal servizio prestato nei confronti:
a) delle persone indicate dall'art. 73, primo comma, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dall'art. 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, cessate dal servizio;
b) del personale delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, cessato dal servizio;
c) delle persone appartenenti ad una delle categorie di cui all', cessate dal servizio.
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