Art. 1
In vigore dal 29 giu 1994
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DEL
TESORO E DELLE FINANZE
Visto l'art. 7, commi 2 e 3, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati";
Visti l'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 73, 74 e 75 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65: "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, recante "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza";
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 9 aprile 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. La licenza per il porto di armi prevista dall'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere concessa in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa alle persone appartenenti ad una delle categorie sottoindicate che risultino esposte a grave rischio per l'incolumità personale a causa dell'attività di servizio prestata, sempre che sussistano gli altri requisiti e presupposti richiesti dalla legge:
a) personale dipendente dall'Amministrazione della giustizia addetto agli uffici del pubblico ministero, alle cancellerie civili e penali ed alle segreterie di sicurezza; conducenti di automezzi speciali; personale dipendente dell'Amministrazione della giustizia e dell'amministrazione penitenziaria delegato alla riscossione di somme;
b) medici, professionisti esperti in psicologia, in servizio sociale, in pedagogia, in psichiatria e criminologia clinica, personale insegnante, educatori e assistenti sociali, che svolgono a qualsiasi titolo la loro attività nell'ambito degli istituti penitenziari;
d) personale appartenente agli organismi previsti dagli della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
e) personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
f) personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, non appartenente alle Forze di polizia, che presta servizio o esplica compiti scientifici e tecnici presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ovvero appartenente ai nuclei operativi di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
g) personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste avente compiti di direzione o comando del Corpo forestale dello Stato o di sue unità organizzative, non appartenente al Corpo stesso;
h) responsabili dei servizi di certificazione C.I.T.E.S. per il controllo sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche in via di estinzione e sui loro prodotti, non appartenenti al Corpo forestale dello Stato;
i) personale delle Forze armate, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, addetto a servizi che comportano esposizione a rischio, giusta attestazione del sottocapo di stato maggiore della difesa o di forza armata, del capo ufficio del segretario generale della difesa, del comandante della regione militare, del dipartimento militare marittimo o della regione aerea competente per territorio;
l) personale civile dell'Amministrazione della difesa con profilo professionale di "addetto ai servizi di vigilanza" o di "capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia" inquadrato, rispettivamente, nella quarta e quinta qualifica funzionale, con l'incarico di guardia giurata o di agente di pubblica sicurezza";
m) appartenenti ai corpi o servizi di polizia municipale ai quali è assegnata l'arma in via continuativa a norma dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145.
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