Art. 5

Norme finali

In vigore dal 15 mag 1994
1. Il decreto ministeriale 11 ottobre 1984 è abrogato. 2. Nulla è mutato per quanto riguarda l'utilizzazione delle atmosfere modificate nel confezionamento delle carni fresche refrigerate, che restano disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1988, n. 49, fatta eccezione per il comma 2 dell' che è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 marzo 1994 Il Ministro: GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1994 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 28
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-03-16;266#art-5

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