Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 9 mag 1996
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'art. 7 che conferisce al Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, la potestà di consentire con proprio decreto la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito speciali trattamenti prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito; Visto il proprio decreto 11 ottobre 1984, concernente norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera controllata, costituita da anidride carbonica, azoto e loro miscele, di taluni prodotti alimentari; Visto il proprio decreto 27 gennaio 1988, n. 49, concernente norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata delle carni fresche refrigerate; Viste le istanze di autorizzazione all'utilizzazione di atmosfere modificate inviate al Ministero della sanità da parte della Federalimentare in data 9 aprile 1987, della Cirio, Bertolli, De Rica, in data 1 agosto 1988, della E.A.C. in data 19 luglio 1990, della Itticonsult in data 13 febbraio 1991 e della Era in data 8 aprile 1992, nonché quella di autorizzazione di particolari atmosfere modificate inviata dalla impresa General Gas in data 10 luglio 1990; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con oggetti d'uso personale; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo all'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 227, relativo al Regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni; Considerato che l'impegno di azoto, di anidride carbonica o di loro miscele, rispondenti a particolari requisiti di purezza, è utile per assicurare una migliore e più duratura conservazione di particolari prodotti alimentari creando condizioni non favorevoli per lo sviluppo della microflora ed è, per questo motivo, diffuso in diversi Stati membri della CEE; Visti i pareri resi dall'Istituto superiore di sanità in data 12 marzo 1991 e in data 10 aprile 1992, i quali sono favorevoli all'utilizzazione di atmosfere modificate costituite da azoto, da anidride carbonica e da loro miscele per tutte le tipologie di alimenti eccezion fatta per i prodotti della pesca e per i formaggi molli e contrari, in assenza di ulteriore evidenza, alla utilizzazione della miscela formata da anidride carbonica e alcol etilico; Ritenuto consentire l'utilizzazione delle atmosfere modificate solo nei casi in cui le conoscenze già disponibili sono tali da dimostrare l'utilità tecnologica e la sicurezza sanitaria; Ritenuto, altresì, di adottare specifici criteri per la presentazione e l'esame di future istanze relative ad atmosfere modificate e/o prodotti alimentari non ancora autorizzati; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità reso nell'adunanza del 25 maggio 1992; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992; Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee effettuata in data 13 luglio 1992 ai sensi della direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE; Vista l'ulteriore comunicazione alla Commissione delle Comunità europee ed agli altri Stati membri effettuata ai sensi dell'art. 16 della Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978, n. 79/112/CEE; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 31 dicembre 1993 a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 27 FEBBRAIO 1996, N. 209

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1994-03-16;266#art-1

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