Art. 4
Etichettatura
In vigore dal 15 mag 1994
1. Ferme restando le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sulle confezioni di alimenti confezionati con atmosfere modificate o sulle etichette appostevi deve essere riportata in modo chiaramente visibile la dicitura "prodotto confezionato in atmosfera modificata".
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