Art. 4

In vigore dal 14 apr 1994
1. Per il recupero di somme non dovute risultanti da controlli effettuati successivamente al termine di novanta giorni previsto dall', comma 3, il Ministero delle finanze provvede alla notifica all'azienda di credito sub-depositaria o all'ente internazionale equiparato dell'avviso di riscossione contenente, oltre alle informazioni di cui all', comma 3, la motivazione del recupero, con riferimento al responsabile dell'indebito pagamento. 2. Qualora la responsabilità dell'indebito pagamento venga attribuita all'azienda di credito sub-depositaria o all'ente internazionale equiparato, questa deve adempiere agli obblighi di pagamento con le modalità di cui all'. 3. Qualora, invece, la responsabilità dell'indebito pagamento venga attribuita all'effettivo beneficiario o ad altri soggetti intermediari, l'azienda di credito sub-depositaria o l'ente internazionale equiparato procede all'azione di recupero in conformità ad apposite convenzioni da stipulare di volta in volta tra le aziende di credito sub-depositarie o gli enti internazionali equiparati e il Ministero delle finanze, con l'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 febbraio 1994 Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro del tesoro BARUCCI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1994 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 233
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1994-02-10;212#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento recante i termini e le modalita' per il recupero delle somme che risultano non dovute, rimborsate ai non residenti in relazione alle ritenute convenzionali sui titoli di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo