Art. 4
In vigore dal 14 apr 1994
1. Per il recupero di somme non dovute risultanti da controlli effettuati successivamente al termine di novanta giorni previsto dall', comma 3, il Ministero delle finanze provvede alla notifica all'azienda di credito sub-depositaria o all'ente internazionale equiparato dell'avviso di riscossione contenente, oltre alle informazioni di cui all', comma 3, la motivazione del recupero, con riferimento al responsabile dell'indebito pagamento.
2. Qualora la responsabilità dell'indebito pagamento venga attribuita all'azienda di credito sub-depositaria o all'ente internazionale equiparato, questa deve adempiere agli obblighi di pagamento con le modalità di cui all'.
3. Qualora, invece, la responsabilità dell'indebito pagamento venga attribuita all'effettivo beneficiario o ad altri soggetti intermediari, l'azienda di credito sub-depositaria o l'ente internazionale equiparato procede all'azione di recupero in conformità ad apposite convenzioni da stipulare di volta in volta tra le aziende di credito sub-depositarie o gli enti internazionali equiparati e il Ministero delle finanze, con l'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 febbraio 1994
Il Ministro delle finanze
GALLO
Il Ministro del tesoro
BARUCCI
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1994
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 233
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