Art. 1

In vigore dal 14 apr 1994
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, recante norme sul rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato ed, in particolare, l', comma 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per il recupero delle somme che, da riscontri effettuati dall'Amministrazione finanziaria, risultano non dovute; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Vista la comunicazione n. 642 del 24 gennaio 1994 effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. L'Amministrazione finanziaria effettua controlli preventivi, con procedure automatizzate realizzate dall'anagrafe tributaria, dei dati forniti dalle aziende di credito italiane sub-depositarie e dagli enti internazionali equiparati di cui all', comma 4, del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, in ordine ai soggetti non residenti, ai titoli del debito pubblico depositati ed ai proventi spettanti, ai sensi dell' dello stesso decreto-legge n. 377. 2. Le richieste trasmesse che contengono dati incompleti o irregolari sono annullate da parte dell'Amministrazione finanziaria che ne informa per via telematica l'azienda interessata.
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