Art. 2

In vigore dal 14 apr 1994
1. L'Amministrazione finanziaria effettua, attraverso i propri uffici, controlli successivi in base alla documentazione contenente i dati identificativi dei soggetti non residenti e la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera, nonché i dati relativi all'individuazione dei titoli e dei periodi di deposito, anche mediante accessi diretti presso le sedi delle aziende di credito che detengono la documentazione stessa, come previsto dall' del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467. 2. Gli enti internazionali equiparati debbono inviare, ai fini dei relativi controlli, la documentazione di cui al comma 1 al rappresentante in Italia nominato ai sensi dell', comma 4, del citato decreto-legge n. 377 del 1993. 3. Qualora dai controlli eseguiti a norma dell' del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, risultino corrisposte somme non dovute, il Ministero delle finanze procede, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di accreditamento delle somme stesse da parte della Banca d'Italia, a segnalare al Ministero del tesoro, alle aziende di credito sub-depositarie ed agli enti internazionali equiparati l'ammontare dell'avvenuto indebito pagamento.
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