Art. 5

Norme finali

In vigore dal 30 apr 1994
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 gennaio 1994 Il Ministro: GALLO Visto, il Guardasigilli: Conso Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1994 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 313
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1994-01-28;256#art-5

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