Art. 1

Definizioni

In vigore dal 30 apr 1994
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che disciplina il servizio di riscontro presso gli uffici doganali; Visto l', lettera r), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale; Visto l' del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di sopprimere il servizio di riscontro per le operazioni doganali eseguite fuori del circuito doganale, nonché di stabilire in quali casi e con quali modalità le relative attestazioni debbono essere annotate sui documenti e sui registri, anche avvalendosi di procedure informatizzate; Visto l', quinto comma, del suddetto decreto legislativo n. 374/1990, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire il tipo e la forma dei piombi e degli altri contrassegni per il suggellamento e l'identificazione delle merci, dei colli e dei mezzi di trasporto; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1938 che approva le istruzioni sui registri e sugli altri stampati per le scritture doganali; Visti gli del decreto ministeriale 6 marzo 1972 recante norme di applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, per la disciplina doganale di taluni prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività; Rilevata la necessità di adeguare la regolamentazione del settore alla normazione applicabile nel mercato interno CEE, ad una più efficiente organizzazione dei servizi ed alla migliore utilizzazione delle risorse; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 1657 del 22 ottobre 1993; A D O T T A il seguente regolamento: . Definizioni 1. Il servizio di riscontro di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si effettua allo scopo di controllare la corrispondenza dei colli e delle merci alla rinfusa in uscita dagli spazi doganali, come delimitati ai sensi dell'art. 17 del testo unico medesimo, con i documenti doganali od assimilati che li scortano. 2. Se i colli e le merci alla rinfusa al momento dell'uscita dagli spazi doganali sono trasportati in contenitori adibiti al traffico internazionale, veicoli o loro comparti sigillati a termini del successivo , ed identificati nei documenti di scorta, il riscontro è eseguito nei confronti dei contenitori, dei veicoli e dei loro comparti. 3. Il servizio di riscontro è eseguito, oltre che nelle ipotesi previste dal secondo comma del citato art. 21, anche quando l'incompletezza dei dati identificativi figuranti nei documenti di scorta generi fondati sospetti di irregolarità dei documenti stessi, nei casi previsti da leggi speciali nonché nei casi e secondo i criteri - compreso quello della casualità - stabiliti d'intesa tra il direttore della circoscrizione doganale ed il comandante del competente gruppo della Guardia di finanza. È fatto in ogni caso salvo il disposto del comma 3 del medesimo art. 21. 4. Agli effetti del presente regolamento si considerano in uscita dagli spazi doganali, oltre alle merci avviate nel restante territorio doganale, anche quelle che, ai fini dell'uscita dal territorio stesso, vengono immesse nelle vie di percorrenza di cui al primo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. 5. Si considerano altresì in uscita dagli spazi doganali le merci destinate all'uscita dal territorio doganale che vengono imbarcate sulle navi e sugli aeromobili in partenza. Detti mezzi di trasporto restano sottoposti a vigilanza fino alla partenza stessa. 6. Il servizio di riscontro è anche espletato nei confronti delle merci provenienti dalle zone franche e dai depositi franchi, come definiti dal regolamento CEE n. 2504/88 del Consiglio in data 25 luglio 1988, nonché dalle basi operative a terra di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. È altresì espletato nei confronti delle merci che, dal territorio doganale, vengono immesse in dette zone, depositi e basi operative.
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