Art. 4
Mezzi di identificazione delle merci
In vigore dal 30 apr 1994
1. La dogana provvede all'identificazione delle merci soggette a vincoli doganali mediante la punzonatura, l'apposizione di contrassegni o l'applicazione di piombi, qualora la loro descrizione nei documenti di scorta non sia sufficiente ad individuarle in modo da consentirne la verifica di corrispondenza al momento dei successivi controlli.
2. Nei casi in cui non sia possibile l'identificazione delle merci ai sensi del comma precedente, e qualora sia ritenuto necessario, la dogana procede al suggellamento dei colli, ovvero dei contenitori, dei veicoli o loro comparti nei quali i colli stessi e le merci alla rinfusa sono trasportati.
3. Fatti salvi i casi nei quali le norme comunitarie prescrivono l'uso di piombi, contrassegni e suggelli doganali, possono considerarsi validi mezzi di identificazione e di suggellamento quelli riconosciuti idonei con provvedimento del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e siano esattamente descritti nei documenti di scorta.
Storico versioni
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