Art. 3
In vigore dal 15 feb 1994
1. La ricezione e la trasmissione delle schede di cui ai precedenti articoli devono essere annotate in un apposito registro, conforme al modello approvato con decreto ministeriale 18 marzo 1988.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 ottobre 1993
p. Il Ministro: MAZZUCONI Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1993
Registro n. 20 Giustizia, foglio n. 186
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1993-10-25;586#art-3