Art. 2

In vigore dal 15 feb 1994
1. Il conservatore dell'archivio notarile deve chiedere, entro il 30 aprile 1995, l'iscrizione degli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'art. 4 della legge n. 307/1981, che siano depositati nell'archivio e per i quali non siano stati disposti il passaggio al fascicolo degli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile, trasmettendo al registro generale dei testamenti una scheda conforme al modello approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1988, contenente i dati di cui all' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956.
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