Art. 1

In vigore dal 15 feb 1994
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 25 maggio 1981, n. 307, con la quale è stata ratificata ed è stata data esecuzione alla convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 307/1981, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; Vista la legge 16 ottobre 1991, n. 321, in particolare l'art. 21, comma 5, il quale ha sostituito l'art. 19, comma 3, della citata legge n. 307/1981 prevedendo che, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia siano stabiliti le modalità ed i tempi con i quali dovranno iscriversi nel registro generale dei testamenti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'art. 4 della legge n. 307/1981, ricevuti o depositati dal 1 gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile; Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, con il quale è stata fissata al 1 gennaio 1989 la decorrenza dell'obbligo di iscrizione nel registro generale dei testamenti degli atti contemplati dalla citata legge n. 307/1981 e dal relativo regolamento di esecuzione; Ritenuto quindi necessario disciplinare le modalità ed i tempi di iscrizione nel registro generale dei testamenti degli atti ricevuti o depositati dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1988; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, avvenuta con nota prot. 303/3161 in data 12 ottobre 1993; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. I notai i quali dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1988 abbiano rogato o ricevuto in deposito uno degli atti indicati nei numeri 1), 2), 4) e 6) dell'art. 4 della legge 25 maggio 1981, n. 307, per i quali non siano stati disposti il passaggio al fascicolo degli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile, devono, entro il 30 giugno 1994, chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile competente una scheda conforme al modello approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1988, contenente i dati di cui all' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956. Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili. Per gli atti depositati nell'archivio notarile ai sensi dell'art. 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'iscrizione nel registro generale dei testamenti è chiesta dal conservatore, ai sensi del successivo . 2. L'obbligo di cui al precedente comma 1 incombe anche alle autorità consolari le quali devono trasmettere la scheda con la procedura di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 956/1984. 3. L'archivio notarile che riceve la scheda di cui ai precedenti comma 1 e 2 ne effettua il riscontro con i dati contenuti nell'indice di cui all'art. 154 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ed all'art. 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la trasmette al registro generale dei testamenti entro quarantacinque giorni dalla ricezione.
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