Art. 3

In vigore dal 8 set 1993
1. Ai soli fini della valutazione delle prove di cui all'articolo precedente, la commissione prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, è integrata, nella sua composizione, da due funzionari appartenenti ai ruoli dei dirigenti tecnici, designati, con decreto, dal Capo della Polizia.
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