Art. 1

In vigore dal 8 set 1993
IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240; Visti gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai sensi dei quali il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, divenuto assolutamente o parzialmente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto, può chiedere, se l'infermità accertata ne consente l'ulteriore impiego, di essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato; Visti gli del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 339, ai sensi dei quali il suddetto trasferimento, tenuto conto delle esigenze di servizio, è disposto, in relazione alla qualifica rivestita, sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e la commissione consultiva di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738; Considerato che la predetta commissione consultiva, ai fini della formulazione del parere sull'idoneità dei richiedenti ad essere impiegati in altri ruoli della Polizia di Stato, deve tener conto, tra l'altro, dell'esito di una prova teorica o pratica, le cui modalità sono fissate con decreto del Ministro dell'interno; Rilevata la necessità di disciplinare le modalità dello svolgimento di dette prove per il personale che, già appartenente ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, ha chiesto di transitare nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e che chiedono di essere trasferiti, ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica e tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, qualora non lo abbiano già fatto nell'istanza, sono tenuti ad indicare, nel termine di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, all'uopo rivolto dal Capo della Polizia, il ruolo ed il settore tecnico nel quale intendono transitare.
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