Art. 2
In vigore dal 8 set 1993
1. Il personale di cui all'articolo precedente sostiene una prova teorico-pratica, sulla base di programmi approvati con decreto del Ministro dell'interno pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.
2. La prova non si intende superata se il dipendente non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1993-06-24;321#art-2