Art. 4

Modalità per la riscossione delle somme dovute dalle imprese

In vigore dal 16 mag 1993
Modalità per la riscossione delle somme dovute dalle imprese 1. Agli effetti del versamento delle somme di cui all', commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le imprese devono presentare all'INPS, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, la documentazione atta ad individuare i lavoratori collocati in mobilità, le somme dovute, la forma di pagamento rateale o in un'unica soluzione. 2. Il versamento in un'unica soluzione o della prima rata delle somme di cui all', commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è effettuato entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l'impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità. Le rate successive sono corrisposte con la periodicità prevista per la presentazione delle denunce contributive. 3. Per i lavoratori posti in mobilità nel periodo intercorrente tra la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all', comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all', comma 2, della citata legge n. 223/1991, le frazioni residuali di giorni inferiori a trenta non producono effetti ai fini del calcolo dell'aumento di cinque punti percentuali previsto dall', comma 6, della legge stessa. 4. Il pagamento delle somme di cui all', commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è eseguito in un'unica soluzione nel caso di cessazione o sospensione dell'attività dell'impresa. Qualora la cessazione o la sospensione di attività intervenga nel corso della rateazione, devono essere saldate in un'unica soluzione le rate residue. 5. Il pagamento rateale di cui all', commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non comporta aggravio di interessi. 6. Nel caso di omesso o ritardato pagamento dell'importo complessivo o delle singole rate di cui all', commi 4 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano le disposizioni di cui all' del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
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